(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 - S1 - del 9 luglio 2015) La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 1 bis nella l.r. 23 febbraio 1995, n. 24 1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), e' inserito il seguente: "Art. 1 bis (Esclusivita' del servizio di trasporto). 1. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalita' effettuata, di' un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, puo' essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b). 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma 2 bis.".