(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
              Piemonte n. 27 - S1 - del 9 luglio 2015) 
 
  La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   Inserimento dell'art. 1 bis nella l.r. 23 febbraio 1995, n. 24 
 
  1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1995, n.  24
(Legge generale sui servizi di trasporto pubblico  non  di  linea  su
strada), e' inserito il seguente: 
  "Art. 1 bis (Esclusivita' del servizio di trasporto). 
  1. Il servizio di trasporto di persone, che  prevede  la  chiamata,
con  qualunque  modalita'  effettuata,   di'   un   autoveicolo   con
l'attribuzione di corresponsione economica,  puo'  essere  esercitato
esclusivamente  dai  soggetti  che  svolgono  il  servizio   di   cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b). 
  2. Il mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1
comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma
2 bis.".